D.P.I.

Dispositivi di Protezione Individuale di III Categoria (salvavita)

I DPI sono tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate ad essere indossate dal lavoratore al fine di proteggerlo dai rischi derivanti dalle mansioni svolte durante la sua attività.

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.lgs 81/08 che all’art. 74 definisce DPI: "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo."

In base al grado di rischio dell'attività lavorativa svolta è necessario utilizzare specifici dispositivi indicati dalla legge. Il mancato rispetto della normativa prevista sui DPI comporta sanzioni amministrative e penali.
 

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