La scelta del D.P.I. non spetta al lavoratore, bensì al committente o anche al progettista.
- Secondo il Dlgs 81/08 art. 77, Obblighi Datore di lavoro: è il datore di lavoro cui spetta tale onere;
- In caso di predisposizione di lavoro in quota con linea vita, è il progettista in fase di valutazione dei rischi, valutanto in base al tipo di lavorazione (posizionamento, trattenuta, arresto caduta, lavoro in fune o salvataggio), alla lunghezza del tirante d’aria e ai rischi presenti.