Che cos’è un D.P.I.?

Il D.Lgs. 81/08 all'Art. 74 definisce i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) come "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".
 

Inoltre la UNI 11158:2015 al punto 3.25 e la UNI 11560:2022 definiscono come D.P.I. un prodotto che ha la funzione di salvaguardare la persona che lo indossi, o che comunque lo porti con sè, da rischi per la salute e per la sicurezza.

In particolare, un D.P.I. contro le cadute dall’alto deve assicurare la persona ad un punto di ancoraggio in modo tale da prevenire o arrestare una caduta dall’alto in condizioni di completa sicurezza.

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