In occasione del 22° salone Ambiente Lavoro 2022 svoltosi a Bologna, Sicurpal Srl e Sicurform Srl hanno partecipato a diversi appuntamenti concerneti la sicurezza sul lavoro, da cui emerge  la necessità affinchè tutti gli operatori del settore sicurezza contribuiscano a diffondere una maggiore cultura della #Sicurezzasullavoro a tutti i livelli, operativi e decisionali.
A tal fine abbiamo presenziato anche al X° Convegno Nazionale sulle attività che si svolgono negli #SpaziConfinati, evento organizzato dall’associazione EurSafe (European Interdisciplinary Applied Research Center for Safety) unitamente al Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla sicurezza e Prevenzione dei rischi dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Gli incidenti occorsi negli Spazi Confinati risultano essere quasi sempre letali a causa di errori di valutazione o sottovalutazione dei pericoli presenti; le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono, infatti, caratterizzate da rilevanti componenti di rischio. In Italia circa 2,1 milioni di lavoratori accedono in Spazi Confinati e circa il 60% delle vittime riguarda i soccorritori. Inoltre, il 95% dei lavoratori vi accedono senza verificarne l’atmosfera presente.

Con la legge di conversione n. 215 del 17 dicembre 2021 vi è stato un importante aggiornamento normativo che ha integrato il D.Lgs. 81/2008 in relazione ai “Criteri per l’individuazione e l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale”. Questo aggiornamento ha reso effettiva la norma UNI EN 529:2006, applicata in Italia dalla UNI 11719:2018, sulla selezione, l’uso e la manutenzione dei dpi per le vie respiratorie.

Il riferimento attuale per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti è il DPR 177/2011, in applicazione dell’art. 6 co.8 lettera g) del D.Lgs. 81/2008.

Durante il Convegno sono state affrontate le principali problematiche del DPR 177/2011 che si applica unicamente per gli appalti di lavori all’interno dell’azienda del DdL committente. Si applicherebbe dunque alle attività endoaziendali e solo per gli appalti. Prima di accedere negli spazi confinati tutti i lavoratori devono ricevere informazioni preliminari per almeno un giorno (art. 3 co1). Molto spesso i Documenti di valutazione dei rischi vengono elaborati per la sede legale e operativa ma non per i cantieri.

A distanza di 11 anni, manca ancora una definizione univoca di Spazio Confinato, non vi sono i riferimenti legislativi per la formazione e l’addestramento. Non viene dettagliata la formazione relativa al ruolo del rappresentante del DdL committente.

Non vengono date specifiche indicazioni sull’esperienza “almeno triennale” che devono possedere le imprese o lavoratori autonomi (ad oggi non esiste il libretto del cittadino che potrebbe eventualmente documentarla); il ricorso a subappalti è ammesso solo se autorizzati dal DdL committente e se vengono applicate le norme sulla certificazione dei contratti di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n.276/2003 e ss.mm.ii (Procedure di certificazione dei contratti di lavoro). L’istanza di certificazione del contratto prevista dall’INL non include la certificazione dei contratti di subappalto e questo genera diversi contenziosi con gli Ispettorati Territoriali del Lavoro.

Ci si è concentrati anche sul fondamentale ruolo del Medico Competente cercando di rispondere a diversi quesiti. Il MC è a conoscenza degli ambienti confinati in cui si svolgono le attività? Una persona soggetta a crisi epilettiche può ricevere l’idoneità alla specifica mansione? Come ci si comporta se vi è anche l’esposizione ad un ambiente ATEX? Vi è l’esposizione al rischio chimico? All’amianto? In caso di emergenza in che modo si entra/esce da un passo d’uomo ellittico di dimensioni 30x40 di una cisterna? Il MC misura la risposta del corpo alle vertigini? Fino a che età si può lavorare in ambienti confinati? Ad oggi, non è previsto un protocollo sanitario specifico per gli spazi confinati ma il MC può svolgere un’attenta anamnesi e somministrare questionari specifici, prevedere esami clinici, verificare l’uso di sostanza psicotropo o alcoliche.

In conclusione si denota una sostanziale assenza di cultura specifica, non si conoscono dpi idonei, non viene eseguita una approfondita valutazione del rischio. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Il DPR 177/2011 non prevede l’applicazione di sanzioni ma è nato in applicazione dell’art. 6 co.8 lettera g) del D.Lgs. 81/2008. Altro aspetto fondamentale è infine legato alla progettazione degli ambienti di lavoro che dovrebbe prendere in esame tutti i possibili interventi.

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