In base alla UNI EN 795:2012 e alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/2181 della Commissione del 24 Novembre 2015, i dispositivi che devono riportare la marcatura CE sono solo quelli di tipo B ed E.

Le manutenzioni in particolare per i sistemi di sicurezza sono obbligatorie (art 15 D.L. 81/2008 smi)  la norma italiana riguardante i sistemi anticaduta prevede una revisione secondo le modalità indicate dal fabbricante almeno una volta all’anno o prima del loro riutilizzo se non sono utilizzate da molto tempo (anche diversi anni).

La domanda è complessa, di che collaudo si parla? Dalla norma vengono richieste due verifiche una riguardante gli ancoranti (materiale utilizzato per fissarci alla struttura portante: barre filettate con resina, viti strutturali, ecc...) i quali devono resistere agli sforzi massini generati dalla caduta di un operatore ed una seconda per verificare, in pratica, l’esecuzione del corretto montaggio. Salvo diversa dichiarazione del fabbricante, occorre applicare per questa ultima verifica, una forza nella direzione di lavoro di 5 kN per 15 secondi al palo/piastra della linea di Ancoraggio. In ogni modo entrambe le verifiche sono obbligatorie, se si intende la verifica come collaudo la risposta è SI.

La prima azione da eseguire è analizzare i rischi e non è possibile eseguire questa operazione senza tenere conto delle attività che saranno eseguite.

Tutti i sistemi di protezione collettiva dai bordi rientrano nelle soluzioni adottabili: parapetti, reti di sicurezza, sistemi combinati (parapetti e reti anticaduta). La scelta di quale utilizzare dipende dalle caratteristiche della copertura e dalle esigenze del committente.

I dispositivi a deformazioni controllata dissipano parte dell’energia che si sviluppa durante la caduta dell’operatore, riducendo così il carico trasmesso alla struttura di supporto. Sebbene ogni dispositivo abbia un proprio carico di rottura, la deformazione elastoplastica che il dispositivo a deformazioni controllata subisce durante la caduta dell’operatore non deve in nessun modo implicarne la rottura.

No. La normativa UNI 11560:2022, al punto 9.2.3 indica che l’intervallo tra due ispezioni periodiche (siano esse visive o strumentali) non sia maggiore di 2 anni per i controlli relativi al sistema di ancoraggio.

Ciò non toglie che in caso di utilizzo frequente (es. tutti i mesi) oppure qualora tra i vari utilizzi intercorrano periodi piuttosto lunghi (comunque minori di 2 anni), sia possibile effettuare un’ispezione che precede ogni utilizzo.

Sì. Infatti, la UNI 11560:2022 prevede che l’intervallo tra due ispezioni periodiche (siano esse visive o strumentali) non sia maggiore di 2 anni per i controlli relativi al sistema di ancoraggio e di 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti.

Sì. Secondo quanto stabilito dalla UNI 11560:2022, punto 9.2.1, l’ispezione del sistema dopo il montaggio deve essere effettuata dall’installatore ed eseguita in accordo con le istruzioni del fabbricante dei dispositivi, del progettista del sistema di ancoraggio e del progettista strutturale. Per ancoraggi con inserimento di elementi meccanici o chimici, deve essere valutata l’opportunità di effettuare prove di carico che restituiscano una forza di trazione di almeno 5 kN per singolo ancorante, per verificare la corretta connessione tra ancorante e struttura di supporto.

Sì. Poichè lo scopo di un sistema di ancoraggio è quello di permettere il collegamento tra la linea vita e un sistema di protezione individuale in modo tale da impedire la caduta dall’alto, è necessario effettuare una valutazione dei rischi che ne preceda la progettazione. Tale valutazione implica l’analisi dei rischi prevalenti, concorrenti o susseguenti e/o legati alle lavorazioni/attività che devono essere svolte sulla copertura.

Essa deve essere necessariamente tenuta in considerazione al fine di progettare un sistema che protegga il lavoratore da tali rischi.

La responsabilità, secondo l’art. 59 del D.Lgs. n. 81/2008, è del lavoratore nel caso in cui egli non abbia adempito agli obblighi di sicurezza, osservato le disposizioni ai fini della protezione individuale, utilizzato correttamente le attrezzature di lavoro, partecipato ai programmi di formazione.

Nel caso in cui il malfunzionamento di una o più parti di un sistema di ancoraggio sia invece da attribuire a difetti di produzione o di installazione, la responsabilità ricade sul produttore e/o sull’installatore.

La UNI 11560:2022 indica che la documentazione da fornire al committente deve contenere:

  • Progetto della configurazione del sistema di ancoraggio (Informazioni Tecniche di Utilizzo del Sistema), effettuato dal progettista del sistema di ancoraggio sulla base della valutazione del rischio.
  • Progetto di verifica del progettista strutturale inerente il tipo di ancorante alla struttura di supporto in funzione della tipologia del materiale della struttura (Relazione di Calcolo).

In base all’appendice A2 della UNI EN 795:2012 – Guida per la documentazione da fornire dopo l’installazione, la documentazione necessaria che deve essere fornita al committente deve comprendere:

  • Piano di installazione schematico che indichi indirizzo e ubicazione dell’installazione, nome e indirizzo della società di installazione, nome della persona responsabile dell’installazione, identificazione del prodotto (nome del fabbricante del dispositivo di ancoraggio, tipo, modello/articolo), dispositivo di fissaggio (fabbricante, prodotto, forze di trazione e trasversali ammissibili), piano di installazione schematico e informazioni pertinenti per l’utente/committente, quale per esempio la disposizione dei punti di ancoraggio.

Tale piano dovrebbe essere affisso nel punto d’accesso all’edificio in modo tale da essere visibile o disponibile a tutti.

  • Dichiarazione di corretto montaggio fornita dall’installatore responsabile, che deve contenere le seguenti informazioni riguardanti il dispositivo di ancoraggio: dichiarazione di conformità dell’installazione rispetto alle istruzioni di installazione fornite dal fabbricante nel manuale d’uso e manutenzione, dichiarazione di esecuzione secondo il piano di installazione, di cui sopra, dichiarazione di fissaggio al substrato specificato e secondo le modalità specificate (numero di bulloni, materiali corretti, posizione corretta, ubicazione corretta), dichiarazione che il lavoro è stato commissionato in conformità alle informazioni del fabbricante, informazioni fotografiche/documentazione.
  • Dichiarazione di conformità dei materiali e manuali di istruzioni per montaggio, uso e manutenzione, rilasciati dal produttore del sistema di ancoraggio.

I punti di ancoraggio consentono di muoversi soltanto nell’area circolare di raggio pari alla lunghezza del cordino, mentre le linee vita consentono lo spostamento lineare per tutta la loro lunghezza. 

Una linea vita rigida o a binario è un dispositivo di ancoraggio che impiega una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15° (se misurata tra gli ancoraggi di estremità e intermedi in qualsiasi punto sulla sua lunghezza).

Principali caratteristiche:

• Sistema adatto per lavori in fune

• Sistema adatto in presenza di impianti fotovoltaici, e per strutture a bassa resistenza strutturale

• Basso impatto visivo, buona mobilità e sicurezza

• Adattabilità alla forma del tetto