Focus di Sicurpal sugli obblighi e le responsabilità delle figure tecniche coinvolte nella vendita, installazione e progettazione dei sistemi anticaduta
Garantire la sicurezza di chi lavora ad una altezza superiore ai due metri dal suolo non è soltanto un obbligo morale ma anche legale, regolamentato da norme nazionali e regionali che stabiliscono le responsabilità di tutte le figure coinvolte.
Le leggi nazionali specificano i campi di applicazione, includendo le attività che:
“concernono l’esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro”
(art. 105 D. Lgs. 81/2008). L’art. 1117 del Codice Civile consente alle regioni la libertà di legiferare in materia di lavoro e sicurezza.
Ad oggi hanno legiferato in materia le seguenti regioni: Abruzzo, Liguria, Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sicilia Sardegna, Calabria e Trentino Alto Adige. Per le Leggi regionali consulta la pagina dedicata.
Secondo il D.Lgs 81/2008, art. 22 “i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia”.
Nell’ambito della prevenzione delle cadute dall’alto il progettista deve essere un tecnico abilitato e ha il compito di progettare e creare un elaborato grafico con la descrizione dei rischi e delle modalità di utilizzo del sistema anticaduta. Progetto ed elaborato grafico devono permettere al datore di lavoro di fornire agli utilizzatori “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività” (D. Lgs. 81/2008, art. 26).
In esso devono essere evidenziati i percorsi da seguire in base alla disposizione degli ancoraggi. I fattori che condizionano il posizionamento degli ancoraggi, imprescindibili in fase di analisi dei rischi della copertura, sono i seguenti:
In base ai risultati dell’analisi dei rischi si definiscono la tipologia di sistema anticaduta più adatta e i DPI idonei al sistema.
Il progettista è inoltre tenuto a verificare, mediante calcoli, la resistenza della struttura di supporto per valutarne la capacità di sopportare i carichi indotti da un’eventuale caduta dell'operatore, e redigere quindi la relazione di calcolo che andrà inserita nell’Elaborato Tecnico di Copertura (E.T.C.). Se non si conoscono le “caratteristiche tecniche dell’elemento costituente la struttura portante è necessario realizzare, a parte, delle prove di resistenza statica e dinamica su un campione di struttura con un campione di ancoraggio” (UNI EN 795).
Si ricorda che ad ogni regione è stata lasciata la libertà di legiferare in modo più specifico in materia.
L’installatore di sistemi anticaduta ha il compito di montare il sistema a regola d’arte, eseguire il test per verificare la resistenza del fissaggio (UNI EN 795:2012 - Appendice A) e rilasciare la dichiarazione di corretto montaggio. Quest’ultima è un documento obbligatorio e, grazie alle informazioni contenute, indispensabile per garantire nel tempo la continuità della sicurezza in copertura. Secondo l’appendice A.2.2 della UNI EN 795:2012, dovrebbe riportare:
Perché possa assolvere in modo competente ai propri obblighi è fondamentale, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, che l’installatore sia debitamente formato così da essere a conoscenza delle caratteristiche del sistema anticaduta, delle possibili problematiche e delle soluzioni adottabili, prima di procedere al montaggio del sistema anticaduta. Questo gli permette di verificare che le caratteristiche strutturali della copertura siano in linea con quanto previsto dal progetto e altresì che la qualità del materiale utilizzato per il montaggio sia eccellente. Dopo aver effettuato le opportune verifiche l’installatore può procedere al montaggio, attenendosi strettamente alle prescrizioni del progetto fornito dal progettista e alle specifiche riportate sul manuale tecnico del prodotto. Per i requisiti necessari allo svolgimento delle attività dei montatori, e i livelli di competenza, si rimanda alla norma UNI 11900:2023.
In caso di caduta dall’alto di un operatore i soggetti considerati legalmente responsabili sono il datore di lavoro, il proprietario dell’immobile o l’amministratore di condominio. Infatti, in riferimento all’art 111, comma 1 e 2 del D. Lgs 81/2008: “il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. [...] Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta [...]”.
All’art. 115, comma 1 si sottolinea il fatto che, qualora non siano attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico (D.P.I.) assicurati direttamente alla linea vita o a parti stabili delle opere fisse mediante connettori.
La revisione delle linee vita è disciplinata dalla norma tecnica UNI 11560:2022. Si richiedono altresì l’intervento di personale competente prima della messa in servizio e, successivamente, “massimo ogni 2 anni o se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi” (UNI 11158:2005, punto 9.1.6). Eccezion fatta per tempistiche diverse stabilite dal progettista del sistema anticaduta. Le ispezioni dovranno essere eseguite da un installatore intermedio o tecnico abilitato, con assunzione di responsabilità, effettuando i controlli previsti ai prospetti 1,2,3 della UNI 11560:2022, e in accordo con le istruzioni del progettista e fabbricante dei sistemi anticaduta.
Il fabbricante della linea vita ha la responsabilità di attestare che ogni componente messo in commercio sia conforme alle normative tecniche vigenti, in particolare alla UNI EN 795:2012 - per i sistemi permanenti e removibili - alla CEN/TS 16415 e alla UNI 11578:2015 per i sistemi di ancoraggio permanenti.
Per adempiere a tale obbligo, il fabbricante deve mettere a disposizione una documentazione completa e aggiornata, comprendente:
Schede tecniche dettagliate dei prodotti, con indicazione delle caratteristiche strutturali e prestazionali.
Manuali tecnico contenete le istruzioni per la corretta installazione e le linee guida per l’ispezione, la manutenzione e la revisione periodica dei dispositivi.
Informazioni sulle garanzie del prodotto e su eventuali elementi integrativi o accessori necessari al corretto funzionamento.
Certificati di conformità relativi ai singoli componenti prodotti, necessari a dimostrare che tali elementi rispettino le norme applicabili prima della loro posa in opera.