I metodi di fissaggio possibili sono molteplici e sono strettamente connessi alla tipologia di struttura su cui viene installato il sistema di ancoraggio. Essi possono essere fissati mediante piastra e contropiastra, tramite viti e dadi, oppure utilizzando barre e resine bicomponenti, viti da legno, tasselli meccanici, rivetti, morsetti, ecc. Resta comunque responsabilità dell’ingegnere incaricato verificare la tipologia di ancorante e della struttura ed indicarne caratteristiche e dimensioni.
I punti di ancoraggio consentono di muoversi soltanto nell’area circolare di raggio pari alla lunghezza del cordino, mentre le linee vita consentono lo spostamento lineare per tutta la loro lunghezza.
La durata della garanzia dei dispositivi di ancoraggio è stabilita dal produttore. Pertanto, sebbene si possa affermare che i prodotti più resistenti sono quelli in acciaio INOX AISI 304 decapato o elettrolucidato e in acciaio INOX AISI 316, non è possibile fornire una risposta univoca.
La durabilità dei dispositivi dipende da una serie di fattori tra cui il materiale, l’uso che se ne fa, le caratteristiche tecniche, le condizioni atmosferiche alle quali sono sottoposti, ecc
Sì. Infatti, la UNI 11560:2022 prevede che le ispezioni periodiche avvengano masimo ogni 2 anni o un periodo inferiore se da indicazione dell'ingegnere progettista strutturale.
Sì. Secondo quanto stabilito dalla UNI 11560:2022, punto 9.2.1, l’ispezione del sistema dopo il montaggio deve essere effettuata dall’installatore ed eseguita in accordo con le istruzioni del fabbricante dei dispositivi, del progettista del sistema di ancoraggio e del progettista strutturale. Per ancoraggi con inserimento di elementi meccanici o chimici, deve essere valutata l’opportunità di effettuare prove di carico che restituiscano una forza di trazione di almeno 5 kN per singolo ancorante, per verificare la corretta connessione tra ancorante e struttura di supporto.
Sì. Poichè lo scopo di un sistema di ancoraggio è quello di permettere il collegamento tra la linea vita e un sistema di protezione individuale in modo tale da impedire la caduta dall’alto, è necessario effettuare una valutazione dei rischi che ne preceda la progettazione. Tale valutazione implica l’analisi dei rischi prevalenti, concorrenti o susseguenti e/o legati alle lavorazioni/attività che devono essere svolte sulla copertura.
Essa deve essere necessariamente tenuta in considerazione al fine di progettare un sistema che protegga il lavoratore da tali rischi.
La responsabilità, secondo l’art. 59 del D.Lgs. n. 81/2008, è del lavoratore nel caso in cui egli non abbia adempito agli obblighi di sicurezza, osservato le disposizioni ai fini della protezione individuale, utilizzato correttamente le attrezzature di lavoro, partecipato ai programmi di formazione.
Nel caso in cui il malfunzionamento di una o più parti di un sistema di ancoraggio sia invece da attribuire a difetti di produzione o di installazione, la responsabilità ricade sul produttore e/o sull’installatore.
Secondo la UNI EN 795:2012, punto 3.2, un dispositivo di ancoraggio è un punto al quale collegare i DPI costituenti il sistema di protezione individuale contro le cadute.
Secondo la UNI EN 795:2012, punto 3.6, un punto di ancoraggio è il punto su un sistema di ancoraggio al quale è previsto il fissaggio del dispositivo individuale di protezione contro le cadute.
Per semplificare il punto di ancoraggio è la parte fisica dove si aggancia il connettore.
La UNI 11560:2022 indica che la documentazione da fornire al committente deve contenere:
In base all’appendice A2 della UNI EN 795:2012 – Guida per la documentazione da fornire dopo l’installazione, la documentazione necessaria che deve essere fornita al committente deve comprendere:
Tale piano dovrebbe essere affisso nel punto d’accesso all’edificio in modo tale da essere visibile o disponibile a tutti.
L’effetto pendolo è uno dei rischi maggiori presenti in copertura, specialmente negli angoli. La UNI 11158:2015 distingue tra effetto pendolo su ancoraggio lineare o puntuale:
Il Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, D.Lgs. 81/2008, qualifica la segnaletica di sicurezza come parte integrante delle misure di prevenzione e protezione da attuare per il controllo di uno o più rischi nell’ambiente di lavoro. Lo stesso decreto stabilisce i criteri per la scelta dei segnali e le relative caratteristiche.
Quando su una copertura o un impianto è presente un sistema di protezione contro le cadute dall’alto che può essere usufruito da parte degli operai, esso deve essere segnalato in maniera appropriata.
I singoli punti di ancoraggio sono segnalati da un’etichetta/cartello di prescrizione, ovvero un pittogramma bianco su sfondo azzurro che li categorizza come ancoraggi.
Le linee vita vengono invece segnalate da un cartello che deve essere posizionato nei pressi del punto di accesso in copertura: esso deve contenere la data di installazione e prescrizioni relative all’utilizzo del sistema (come ad esempio l’obbligo di utilizzo di imbracature di sicurezza e/o cordini di trattenuta, il numero massimo dei lavoratori collegabili alla linea, ecc.).