I sistemi anticaduta permanenti e non consentono di garantire la sicurezza del lavoratore che opera in quota.
I sistemi anticaduta permanenti e non permanenti consentono di garantire in ogni momento la sicurezza del lavoratore che opera in quota. Garantire la sicurezza di chi lavora ad una altezza superiore ai due metri dal suolo, non è soltanto un obbligo morale, ma anche legale, regolamentato da norme nazionali e regionali, che stabiliscono le responsabilità di tutte le figure coinvolte. Le leggi nazionali specificano i campi di applicazione, includendo le attività che “concernono l’esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro” (art. 105 D. Lgs. 81/2008). L’art. 1117 del Codice Civile consente alle regioni la libertà di legiferare in materia di lavoro e sicurezza. Ad oggi, novembre 2015, hanno legiferato in materia le seguenti regioni: Liguria, Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sicilia e la provincia di Trento.
Secondo la UNI EN 795:2012, il produttore di linee vita deve fornire, in fase di vendita del materiale, una certificazione di conformità del prodotto.
I dispositivi di ancoraggio non permanenti ed utilizzabili da una sola persona devono essere certificati dal produttore ai sensi della UNI EN 795:2012. Si ricorda che la certificazione secondo questa normativa obbliga l’utilizzatore a smontare il prodotto dopo il suo utilizzo in quanto facente parte dei prodotti specificati nella direttiva DPI 89/686/CEE.
I dispositivi di ancoraggio permanenti ed utilizzabili da una o più persone devono essere certificati dal produttore ai sensi della UNI 11578:2015 più UNI CEN/TS 16415:2013.
La dichiarazione di conformità viene rilasciata dal produttore ed è l’unico documento veramente indispensabile in quanto non è riproducibile dal Tecnico o dall’installatore. In mancanza di tale documento il sistema non è utilizzabile.
La UNI EN 795:2012 prevede inoltre l’obbligo per il fabbricante di fornire il manuale tecnico del prodotto con le istruzioni per l’installazione, per la corretta manutenzione e per l’uso dei sistemi anticaduta “nella/e lingua/e originale del Paese di destinazione”. Il manuale deve inoltre essere conforme alla EN 365:1993.
Secondo la D.Lgs 81/2008, art. 22 “i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia”.
Nell’ambito della prevenzione delle cadute dall’alto il progettista deve essere un tecnico abilitato e ha il compito di progettare e creare un elaborato grafico con la descrizione dei rischi e delle modalità di utilizzo del sistema anticaduta. Progetto ed elaborato grafico devono permettere al datore di lavoro di fornire agli utilizzatori “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.” (D. Lgs. 81/2008, art. 26).
In esso devono essere evidenziati i percorsi da seguire in base alla disposizione degli ancoraggi. I fattori che condizionano il posizionamento degli ancoraggi, imprescindibili in fase di analisi dei rischi della copertura, sono i seguenti:
In base ai risultati dell’analisi dei rischi si definiscono la tipologia di sistema anticaduta più adatta e i DPI idonei al sistema.
Il progettista è inoltre tenuto a verificare, mediante calcoli, la resistenza della struttura di supporto per valutarne la capacità di sopportare i carichi indotti da un’eventuale caduta di un operatore e redigere quindi la relazione di calcolo che andrà inserita nell’Elaborato Tecnico di Copertura (E.T.C.). Se non si conoscono le “caratteristiche tecniche dell’elemento costituente la struttura portante è necessario realizzare, a parte, delle prove di resistenza statica e dinamica su un campione di struttura con un campione di ancoraggio” (UNI EN 795).
Si ricorda che ad ogni regione è stata lasciata la libertà di legiferare in modo più specifico in materia.
L’installatore di sistemi anticaduta ha il compito di montare il sistema a regola d’arte, eseguire il test per verificare la resistenza del fissaggio (UNI EN 795:2012 - Appendice A) e rilasciare la dichiarazione di corretto montaggio. Quest’ultimo è un documento obbligatorio e, grazie alle informazioni contenute, indispensabile per garantire nel tempo la continuità della sicurezza in copertura. Secondo l’appendice A.2.2 della UNI EN 795:20012, dovrebbe riportare:
Perché possa assolvere in modo competente ai propri obblighi è fondamentale, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, che l’installatore sia debitamente formato così da essere a conoscenza delle caratteristiche del sistema anticaduta, delle possibili problematiche e delle soluzioni adottabili, prima di procedere al montaggio del sistema anticaduta. Questo gli permette di verificare che le caratteristiche strutturali della copertura siano in linea con quanto previsto dal progetto e altresì che la qualità del materiale utilizzato per il montaggio sia eccellente. Dopo aver effettuato le opportune verifiche l’installatore può procedere al montaggio, attenendosi strettamente alle prescrizioni del progetto fornito dal progettista e alle specifiche riportate sul manuale tecnico del prodotto.
In caso di caduta dall’alto di un operatore i soggetti considerati legalmente responsabili sono il datore di lavoro, il proprietario dell’immobile o l’amministratore di condominio, infatti in riferimento all’art 111, comma 1 e 2 del D. Lgs 81/2008 “il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. [...] Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. [...]”
All’art. 115, comma 1, si sottolinea il fatto che qualora non siano attuate misure di protezione collettiva è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuali idonei per l’uso specifico (DPI) assicurati direttamente o mediante connettori lungo una linea vita a parti stabili delle opere fisse.
La revisione delle linee vita è disciplinata dalla norma tecnica UNI EN 11158 e dalle Linee Guida ISPESL, che stabiliscono l’obbligo di un’ispezione del sistema da parte del lavoratore prima dell’utilizzo. Norma e linee guida richiedono altresì l’intervento di personale competente prima della messa in servizio, e successivamente “almeno una volta all’anno se in regolare servizio o prima del riutilizzo se non usate per lunghi periodi” (UNI 11158:2005, punto 9.1.6). La UNI 11560:2014 specifica inoltre che “l’intervallo delle ispezione periodiche non può essere maggiore di due anni per i controlli relativi al sistema di ancoraggio e quattro anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti. Le ispezioni periodiche devono essere effettuate dall’installatore e/o l’ispettore sempre con assunzione di responsabilità”.
In caso di caduta dell’operatore il sistema deve essere immediatamente ispezionato prima di procedere a un ulteriore uso.