Regolamento regionale recante Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura

Il 16 maggio 2016 la Giunta regionale Piemonte ha approvato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Regolamento regionale n. 5/R, riguardante “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura” attuativo dell'articolo 15 comma 7 della legge regionale 14 luglio 2009 n. 20. Tuttavia, successivamente ad aver riscontrato errori compiuti nella scrittura del testo, la Giunta regionale ha proceduto, con D.P.G.R. 23 maggio 2016, n. 6/R, all’adozione di “un nuovo testo che abroga contestualmente il precedente regolamento regionale”.

Il nuovo regolamento, fatta esclusione degli obblighi previsti dalla normativa nazionale sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro e di tutela e valorizzazione del paesaggio, riporta norme regionali per disciplinare le misure di sicurezza e prevenzione da applicarsi ai lavori in copertura, ma anche alla manutenzione della copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici esistenti o da installare su di essa che comportino l’accesso e il transito per l’esecuzione di lavori in quota. Tale norme si applica alle “coperture con falda inclinata o piana e con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata”.

In particolare, all’interno dell’articolo 10, si specifica che, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza, il transito sulle coperture deve consentire il passaggio e la sosta in sicurezza tramite elementi protettivi quali parapetti, dispositivi di ancoraggio, piani di camminamento e passerelle, reti di sicurezza anticaduta, impalcati, scalini posa piede. Per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza che richiedono un intervento di salvataggio e recupero in caso di caduta, la scelta dei dispositivi di ancoraggio deve rivolgersi verso quelli che ne rendono possibile l’utilizzo contemporaneo da parte di più persone. Inoltre, per garantire l’accesso, i percorsi, il transito e l’esecuzione dei lavori in sicurezza, gli elementi devono essere almeno di tipo permanente.

Infine, si specifica che l’ETC deve essere avviato in fase di progettazione e deve contenere: relazione tecnica ed elaborati progettuali di dettaglio della copertura, documentazione del fabbricante dei dispositivi, la dichiarazione di conformità dell’installatore, raccolta dei manuali d’uso e ed il registro di ispezione e manutenzione dei dispositivi di protezione collettiva o dei dispositivi di ancoraggio.

 

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